Art. 24.

      1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 del medesimo testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente

 

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in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.
      2. Lo straniero di cui al comma 1 del presente articolo, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermato dalle autorità competenti è sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, da espletare per direttissima ai sensi di quanto disposto dagli articoli 499 e seguenti del codice di procedura penale; si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.